Art. 41.

      1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «le Province, » sono soppresse;

          b) al secondo comma, le parole: «le Province, » sono soppresse;

          c) al quarto comma, le parole: «alle Province, » sono soppresse;

          d) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;

          e) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.