1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «le Province, » sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Province, » sono soppresse;
c) al quarto comma, le parole: «alle Province, » sono soppresse;
d) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;
e) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.